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Elettorato attivo e passivo Assegnisti e Dottorandi - Elezioni dei rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche - Venerdì, 11 Novembre 2022 presso la SEGRETERIA DIDATTICA - AMMINISTRAZIONE (1° piano) del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Via G. Campi, 103 – Modena, dalle ore 9:30 alle ore 12:00

Agli studenti iscritti al corso di dottorato di ricerca
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

Ai titolari di assegno per attività di ricerca
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

Sono indette per il giorno Venerdì, 11 Novembre 2022 presso la SEGRETERIA DIDATTICA - AMMINISTRAZIONE (1° piano) del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Via G. Campi, 103 – Modena, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 le elezioni delle seguenti rappresentanze nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche:

·         n. 2 rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di dottorato di ricerca - gli elettori potranno esprimere n. 1 preferenza;

·         n. 1 rappresentante dei titolari di assegno per attività di ricerca - gli elettori potranno esprimere n. 1 preferenza;

Il seggio elettorale è composto di 3 persone:

1)    Prof. Gianantonio BATTISTUZZI (Presidente)

2)    Dr.ssa Michela VINCENZI

3)    Sig.ra Sabrina MUTI


Durata della carica

-       I rappresentanti degli studenti dei Corsi di Dottorato durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta – scadenza dei neo eletti 31 Ottobre 2024.

-       I rappresentanti dei titolari di assegno di ricerca e di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (di durata almeno pari a 12 mesi) durano in carica un anno accademico e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta – scadenza dei neo eletti: 31 Ottobre 2023.

 

Liste degli elettori

Le liste degli elettori, suddivise per categoria, redatte a cura della Segreteria del Dipartimento, saranno pubblicate sul sito del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

 

Operazioni di voto e di scrutinio

Si riportano gli articoli 10 e 11 del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo:

 

Art. 10

Operazioni di voto

1. Sono ammessi a votare gli elettori che presentino uno dei seguenti documenti di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) passaporto;

b) carta di identità;

c) patente automobilistica;

d) tesserino universitario con fotografia;

e) modello AT.

2. In tal caso nell’apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio gli estremi del documento.

3. In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l’elettore, ne attesta l’identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

4. Nel caso di voto non telematico, il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l’identità dell’elettore e la iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta […]. Espresso il proprio voto con l’indicazione sulla scheda del cognome e del nome dell’eligendo […] l’elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.

[…]

6. L’avvenuta votazione viene annotata nell’apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell’elettore e di uno dei componenti del seggio.

7. L’espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l’assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L’impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore.


Art. 11

Operazioni di scrutinio

1. Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo scrutinio, redigendo apposito verbale.

2. Nel caso di scrutinio cartaceo, è nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero arrechi segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l’elettore abbia inteso farsi riconoscere, oppure contengano voti espressi in modo equivoco o a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata. Nelle schede che contengono voti di preferenza eccedenti il numero massimo previsto, sono nulli i voti di preferenza eccedenti il numero di preferenze consentito.

[…]

Preferenze esprimibili e validità delle elezioni

Ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza.

Per le rappresentanze degli assegnisti di ricerca e titolari di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore ai 12 mesi non è previsto alcun quorum di validità delle votazioni.

 

Proclamazione degli eletti

Saranno proclamati eletti, con provvedimento del Direttore, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

                                                                                 

Prof. Gianantonio BATTISTUZZI

 

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